Art. 6.

      1. I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del medesimo Ministero, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei precedenti incarichi. Sono scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai concorsi di cui all'articolo 4.
      2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione, previo parere motivato del comitato scientifico, in base ai piani di organizzazione del Dipartimento.

 

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      3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per chiara fama, alla designazione, alle nomine ed ai richiami in sede del personale di cui al presente articolo sono pubblici.